REGISTRO IMPIANTI TRATTAMENTO

Il D.Lgs. 29/2026, in attuazione del Regolamento (UE) 2023/1542, ha ridefinito il sistema di responsabilità estesa del produttore per le batterie e i relativi rifiuti. Tra gli strumenti previsti per garantire tracciabilità e controllo dei flussi, l’art. 22, comma 4, affida al Centro di Coordinamento Batterie l’istituzione di un registro telematico dedicato agli impianti di trattamento.

Riferimento normativo

Art. 22, comma 4, D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29.

Soggetti obbligati e natura dell’obbligo

Sono tenuti all’iscrizione i titolari di impianti di trattamento dei rifiuti di batterie operanti sul territorio nazionale.

Documentazione necessaria

È necessario indicare i seguenti dati:

  • Dati di contatto del legale rappresentante e di un referente tecnico;
  • Luogo di ubicazione dell’impianto;
  • Copia della autorizzazione dell’impianto ed estremi della stessa (numero, data di inizio e fine validità);
  • Categorie di batterie trattate;
  • Codici EER trattati autorizzati e operazioni di recupero associate.

Procedura di iscrizione

L’iscrizione avviene accedendo al portale dei servizi del CDC Batterie e seguendo la procedura sotto riportata fornendo i dati e la documentazione richiesti.

Le iscrizioni sono attive dal 01 settembre 2026.

Obblighi successivi all’iscrizione

Gli impianti iscritti dovranno successivamente con cadenza annuale, entro il 31 marzo, le quantità di rifiuti di batterie trattate nell’anno precedente: tale funzionalità verrà resa disponibile successivamente.

Sanzioni

La mancata iscrizione e la mancata o inesatta comunicazione dei dati sono sanzionabili ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 29/2026.

Finalità dei dati raccolti

I dati del registro sono messi a disposizione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di ISPRA, ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi nazionali di raccolta e riciclo.