Registro Impianti di Trattamento Batterie
SOGGETTI OBBLIGATI
Il D.Lgs. 29/2026, in attuazione del Regolamento (UE) 2023/1542, ha ridefinito il sistema di responsabilità estesa del produttore per le batterie e i relativi rifiuti. Tra gli strumenti previsti per garantire tracciabilità e controllo dei flussi, l’art. 22, comma 4, affida al Centro di Coordinamento Batterie l’istituzione di un registro telematico dedicato agli impianti di trattamento.
Riferimento normativo
Art. 22, comma 4, D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29.
Soggetti obbligati e natura dell’obbligo
Sono tenuti all’iscrizione i titolari di impianti di trattamento dei rifiuti di batterie operanti sul territorio nazionale.
Obblighi successivi all’iscrizione
Gli impianti iscritti dovranno successivamente con cadenza annuale, entro il 31 marzo, le quantità di rifiuti di batterie trattate nell’anno precedente: tale funzionalità verrà resa disponibile successivamente.
Sanzioni
La mancata iscrizione e la mancata o inesatta comunicazione dei dati sono sanzionabili ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 29/2026.
Finalità dei dati raccolti
I dati del registro sono messi a disposizione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di ISPRA, ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi nazionali di raccolta e riciclo.